E' molto importante la sentenza della Cassazione che condanna come ingiuria dare del gay a qualcuno. E' importante sia sul piano del diritto che su quello culturale. Ancora troppo spesso dare del "gay" è considerato un modo per offendere qualcuno. Fa parte degli usi e dei costumi di molti ed è bene che si inizi a cambiare registro. In più se si pensa, come nel caso preso in esame dalla Cassazione, che spesso si allude all'equazione tra gay e pedofilia questa sentenza va nella giusta direzione. Ora mi auguro che si possa finalmente pensare e parlare di gay senza mirare ad offendere qualcuno. Inoltre mi auguro che questa sentenza sia di buon auspicio per un'altra decisione che aspettiamo per il 23 marzo da parte della Corte Costituzionale sulla questione dei matrimoni gay.
Alessandra Filograno
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CASSAZIONE: DARE DEL GAY E' UN REATO = (AGI) - Roma, 16 mar. - Dare del gay ad una persona e' reato: la Cassazione dice basta alle denigrazioni nei confronti degli omosessuali e ricorda che tale condotta puo' sfociare in una condanna per ingiuria. La Suprema Corte affronta l'argomento nell'ambito di un procedimento, aperto nei confronti di un 71enne che, in una lettera aveva offeso un uomo ricordandone "il suo essere gay" in riferimento a una vacanza che il destinatario della missiva aveva fatto in montagna con un marinaio e il suo allontanamento da un club sportivo frequentato da ragazzini. Il tribunale di Ancona, in sede di rinvio (durante il primo processo d'appello l'imputato era stato assolto, ma il verdetto era stato annullato dalla Cassazione), aveva condannato il 71enne a 400 euro di multa per il reato di ingiuria, rilevando che le espressioni usate dall'imputato nella lettera "esprimevano riprovazione per le tendenze omosessuali del contraddittorie e un inequivoco ed intrinseco intento denigratorio riferito all'allontanamento da un luogo frequentato da minori. La prima sezione penale della Suprema Corte, con la sentenza 10248 ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato contro la sentenza di appello bis, rilevando che "correttamente" il tribunale di Ancona ha "svolto la sua funzione inquadrando per un verso il termine 'gay' utilizzato nella lettera agli episodi che la sentenza annullata aveva omesso di considerare, la vacanza con il marinaio e l'allontanamento dal club frequentato da minori e valutando le ulteriori accuse, presenti nella missiva ritenuta offensiva, come denigratorie, con giudizio di merito, logicamente motivato". Nella lettera, infatti, l'imputato accusava anche la parte offesa di sottrazione di documenti pubblici dagli uffici municipali di Ancona, nell'ambito di una abusiva cancellazione di contravvenzioni, nonche' di aver favorito in un concorso pubblico la nipote dell'imputato. Per la Cassazione, il ricorso dell'imputato non puo' essere accolto neanche in relazione al fatto che tra le parti esistevano "rapporti tesi", che avrebbero potuto, secondo il ricorrente, portare al riconoscimento della scriminante della provocazione: cio', si legge nella sentenza, "e' in contraddizione con il tempo trascorso rispetto ai fatti indicati come provocatori, poiche' una lettera inviata dopo un giorno da essi, col corollario del tempo necessario per concepirla e scriverla, escludono in radice il concetto di immediatezza".
(AGI)
Oll/Zeb 161340 MAR 10